Sez. 1, Sentenza n. 16213 del 23/07/2007 (Rv. 598442 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - PAGAMENTO DI CAMBIALI | Anno anteriore alla dichiarazione di fallimento - Computo - Riferimento all'emissione o alla girata del titolo - Esclusione - Riferimento alla data del pagamento - Necessità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - PAGAMENTO DI CAMBIALI
In tema di azione revocatoria fallimentare, il requisito temporale del compimento dell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, previsto dall'art. 67, secondo comma, della legge fall., va accertato, nel caso di pagamento eseguito in adempimento di cambiali, in riferimento non già all'emissione o alla girata del titolo, che in quanto promessa di pagamento non ha l'effetto di soddisfare immediatamente il prenditore, ma alla riscossione del credito, che comporta la lesione della "par condicio creditorum".
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 1, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)