Sez. 3, Sentenza n. 11396 del 17/11/1997 (Rv. 510021 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - RINNOVAZIONE | Consulenza tecnica - Rinnovazione - Rifiuto - Motivazione - Obbligo del giudice.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - RINNOVAZIONE
Seppure non è obbligatoria la rinnovazione della consulenza tecnica in grado d'appello, tuttavia, qualora il giudice ritenga di non aderire ad una richiesta in tal senso formulata dall'appellante, deve spiegare le ragioni del proprio diniego, soprattutto quando sia stato dedotto un aggravamento delle condizioni fisiche dell'assicurato rispetto a quelle esaminate ed esistenti al momento della consulenza eseguita in primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)