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Sez. 2, Sentenza n. 2712 del 04/10/1971 (Rv. 353878 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI- RIGUARDANTI IN PARTICOLARE - CORTILE - TERRENO DI PROPRIETA COMUNE DESTINATO ALL'USO ED AI BISOGNI DI PIU EDIFICI LIMITROFI DI PROPRIETA SINGOLA - CORTILE - CONFIGURABILITA - APERTURA, AMPLIAMENTO O TRASFORMAZIONE DI UNA FINESTRA PROSPICIENTE SU DETTO TERRENO - AMMISSIBILITA - PREVIO CONSENSO DELLA MAGGIORANZA DEI CONDOMINI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353878-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI- RIGUARDANTI IN PARTICOLARE - CORTILE - TERRENO DI PROPRIETA COMUNE DESTINATO ALL'USO ED AI BISOGNI DI PIU EDIFICI LIMITROFI DI PROPRIETA SINGOLA - CORTILE - CONFIGURABILITA - APERTURA, AMPLIAMENTO O TRASFORMAZIONE DI UNA FINESTRA PROSPICIENTE SU DETTO TERRENO - AMMISSIBILITA - PREVIO CONSENSO DELLA MAGGIORANZA DEI CONDOMINI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Nel caso di destinazione di un terreno di proprieta comune per l'uso e i bisogni di piu edifici limitrofi di proprieta singola si riproduce la situazione dei cortili appartenenti ad un edificio in condominio. In tal caso, il comproprietario del terreno comune, che sia destinato a dare accesso, luce e aria a tutte le costruzioni circostanti, puo da una di tali costruzioni a lui appartenenti, aprire o ampliare una finestra prospiciente su detto terreno o trasformare in veduta una finestra lucifera, senza necessita di chiedere previamente il consenso della maggioranza dei condomini e senza che, percio, possa dirsi che egli abbia alterato la destinazione della cosa comune, oltrepassando le proprie facolta di uso a danno degli altri condomini, impedendo agli stessi di usarne parimenti secondo il proprio diritto. (V 2382'70, mass n 348619; 565'70, mass n 345655; 2117'55).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1108, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1118

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)