Sez. 2, Sentenza n. 2382 del 13/11/1970 (Rv. 348619 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN PARTICOLARE CORTILI - CORTILE DESTINATO AL SERVIZIO DI EDIFICI LIMITROFI DI DIVERSA PROPRIETA - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - APPLICABILITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN PARTICOLARE CORTILI - CORTILE DESTINATO AL SERVIZIO DI EDIFICI LIMITROFI DI DIVERSA PROPRIETA - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - APPLICABILITA.*
La norma dell'art 1117, n 1 cod civ, secondo cui se il contrario non risulti dal titolo, i cortili sono oggetto di proprieta comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piano di un edificio in condominio, e applicabile per analogia anche ai cortili compresi tra edifici limitrofi appartenenti a proprietari diversi, poiche la presunzione di legge si fonda sulla normale destinazione del cortile al servizio dell'edificio condominiale, e tale situazione puo verificarsi anche nell'ipotesi della sua destinazione per l'uso ed i bisogni di piu edifici limitrofi. (Conf 2933'69, mass n 342784 1569'69, mass n 340459).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)