Sez. 6, Sentenza n. 3372 del 14/12/1982 Cc. (dep. 21/12/1982) Rv. 156726 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - ESTREMI - INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA - SPECIFICAZIONE DELLE FONTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - ESTREMI - INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA - SPECIFICAZIONE DELLE FONTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
L'Obbligo di motivazione dell'ordine di cattura è soddisfatto mediante il semplice richiamo dell'elemento di prova acquisito, senza che sia richiesta né l'indicazione della fonte da cui sia stato desunto, né la dimostrazione della sussistenza degli indizi o la precisazione delle ragioni per cui sono stati ritenuti efficaci. (Conf mass n 154598, ed ivi citate; (Conf mass n 153899; (Conf mass n 153274; (Conf mass n 152371; (Conf mass n 152157).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 264 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)