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Sez. 1, Sentenza n. 1943 del 14/12/1981 Cc. (dep. 13/02/1982) Rv. 152157 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - ESTREMI - INDICAZIONE ELEMENTI DI ACCUSA - SPECIFICAZIONE DELLE FONTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - RATIO.*
Stato
decisa il 1981-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152157-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - ESTREMI - INDICAZIONE ELEMENTI DI ACCUSA - SPECIFICAZIONE DELLE FONTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - RATIO.*

L'Obbligo della motivazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale può ritenersi adempiuto quando il giudice, con enunciazione sia pur sommaria e compatibile con il segreto istruttorio, abbia indicato, senza bisogno di specificazione della fonte, gli elementi di prova acquisiti, al fine di porre, da un lato, l'interessato in grado di conoscere le ragioni che hanno causato la misura restrittiva e di predisporre, di conseguenza, i mezzi necessari di difesa, e, dall'altra, di rendere possibile, in caso di impugnazione, il controllo del procedimento di valutazione degli indizi medesimi, compiuto dall'organo decidente. (V mass n 148648; (V mass n 142904; (V mass n 141379; (V mass n 134305; (V mass n 134202; (V mass n 131820; (V mass n 131734; (V mass n 129556; (V mass n 122464 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 264 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)