Sez. 3, Sentenza n. 3841 del 01/02/1982 Ud. (dep. 15/04/1982) Rv. 153193 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - DENUNCIA DELL'ESERCIZIO DI UN DEPOSITO - RINNOVO DOPO LA SCADENZA DELLA LICENZA - OBBLIGATORIETÀ.*
FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - DENUNCIA DELL'ESERCIZIO DI UN DEPOSITO - RINNOVO DOPO LA SCADENZA DELLA LICENZA - OBBLIGATORIETÀ.*
La denuncia di impianti con o senza serbatoi, per la vendita al pubblico di olii minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, prevista dall'art. 1 del d.l. 5 maggio 1957, n. 271 convertito nella l. 2 luglio 1957, n. 474, deve essere rinnovata alla scadenza. L'omesso rinnovo equivale a Mancanza di licenza ed è, quindi, punito ai sensi dell'art. 13 del d.l. citato. (Conf mass n 133115).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 13 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)