Sez. 1, Sentenza n. 16708 del 07/03/2025 Cc. (dep. 06/05/2025) Rv. 287891-01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Collegio che ha reso il provvedimento del quale si chiede la correzione - Collegio che decide sull'istanza - Medesima composizione - Necessità - Esclusione - Ragioni.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE
In tema di correzione di errori materiali, la decisione sulla relativa istanza può essere assunta anche da un collegio in diversa composizione rispetto a quello che ha emesso la decisione da emendare, atteso che la procedura ex art. 130 cod. proc. pen., non comportando alcuna modificazione essenziale dell'atto, non necessariamente va eseguita ad opera delle medesime persone fisiche che lo hanno deliberato. (Conf.: Sez. 1, n. 119 del 1994, dep. 1995, Rv. 200086-01).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)