Sez. 2, Sentenza n. 21986 del 05/03/2010 Ud. (dep. 09/06/2010) Rv. 247547 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Collegio che ha reso il provvedimento errato - Collegio che dispone la correzione - Medesima composizione - NecessitĂ - Esclusione.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE
Il giudice collegiale che ha emesso la sentenza può provvedere alla correzione dell'errore materiale se composto da magistrati-persone fisiche diversi da quelli che hanno concorso alla decisione da emendare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)