Sez. L, Sentenza n. 7232 del 09/09/1987 (Rv. 455348 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - FORMA - USO DELLA LINGUA ITALIANA - NECESSITÀ - ELEMENTI PROBATORI DECISIVI ESPRESSI IN LINGUA DIVERSA - ESAME DA PARTE DEL GIUDICE - OBBLIGO - SUSSISTENZA - RICORSO AD INTERPRETI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - FORMA - USO DELLA LINGUA ITALIANA - NECESSITÀ - ELEMENTI PROBATORI DECISIVI ESPRESSI IN LINGUA DIVERSA - ESAME DA PARTE DEL GIUDICE - OBBLIGO - SUSSISTENZA - RICORSO AD INTERPRETI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE.*
Il disposto dell'art. 122 cod. proc. civ. che prescrive l'uso della lingua italiana in tutto il processo, non esonera il giudice dall'Obbligo di prendere in considerazione qualsiasi elemento probatorio decisivo ancorché espresso in lingua diversa da quella italiana, restando affidato al suo potere discrezionale il ricorso ad un interprete a seconda che sia o meno in grado di comprenderne il significato o che in ordine ad esso sorgano contrasti tra le parti. (V 341/80, mass n 403733).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 122 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 123
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)