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Sez. 2, Sentenza n. 341 del 14/01/1980 (Rv. 403733 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - INTERPRETI E TRADUTTORI - GIURAMENTO DELL'INTERPRETE - OMISSIONE - NULLITA - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1980-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403733-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - INTERPRETI E TRADUTTORI - GIURAMENTO DELL'INTERPRETE - OMISSIONE - NULLITA - SANATORIA.*

La mancata prestazione del prescritto giuramento, da parte di chi sia stato nominato interprete per sentire persona non di lingua italiana (art 122 cod proc civ), implica una nullita del singolo atto processuale, non rilevabile d'ufficio, ma solo su iniziativa della parte interessata non oltre la prima istanza o difesa successiva all'atto medesimo (art 157 cod proc civ).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 122 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)