Sez. 2, Sentenza n. 572 del 15/03/1967 Ud. (dep. 19/09/1967) Rv. 105444 - 01
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - POLIZIA - RICOGNIZIONE DI PERSONA EFFETTUATA DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - INOSSERVANZA DELLE MODALITA PRESCRITTE - VALORE PROBATORIO.*
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - POLIZIA - RICOGNIZIONE DI PERSONA EFFETTUATA DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - INOSSERVANZA DELLE MODALITA PRESCRITTE - VALORE PROBATORIO.*
L'inosservanza, negli Atti di ricognizione di persona compiuti dalla polizia giudiziaria, delle norme dettate dall'art 360 cod proc pen non e causa di nullita, in quanto l'osservanza di tali norme, obbligatorie e del resto non difficile a realizzarsi in Sede istruttoria, e prescritta solo 'per quanto possibilè (art 222 cod proc pen) nelle indagini svolte dalla polizia, in considerazione del loro carattere urgente. Pertanto la valutazione degli Atti di ricognizione compiuti dalla polizia senza l'osservanza delle norme prescritte dall'art 360 cod proc pen e rimessa all'insindacabile apprezzamento del giudice di merito. (Conf 103331, ed ivi citate del 1966; 105211, anno 1967; in genere, (sul valore probatorio di ricognizioni eseguite senza l'osservanza (delle modalita prescritte, V 103379, 103984, 104322, 104837, 105316, (105435, anno 1967; 102567, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 222 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)