Sez. 2, Sentenza n. 1325 del 10/10/1966 Ud. (dep. 31/01/1967) Rv. 103331 - 01
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - POLIZIA - RICONOSCIMENTO ESEGUITO DINANZI AGLI ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INOSSERVANZA DELLE FORMALITA PRESCRITTE PER L'ISTRUZIONE FORMALE - VALORE PROBATORIO DEL RICONOSCIMENTO.*
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - POLIZIA - RICONOSCIMENTO ESEGUITO DINANZI AGLI ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INOSSERVANZA DELLE FORMALITA PRESCRITTE PER L'ISTRUZIONE FORMALE - VALORE PROBATORIO DEL RICONOSCIMENTO.*
Il riconoscimento dell'imputato eseguito durante le indagini di polizia giudiziaria, pur non potendo essere equiparato alla ricognizione di persona per la quale devono osservarsi le forme prescritte dallo art 360 cod proc pen, ben puo dal giudice essere assunto, in virtu del principio del libero convincimento, come elemento di prova, alla pari di ogni altro atto compiuto dagli ufficiali di polizia giudiziaria, specie quando quel riconoscimento venga confermato nel corso del giudizio. (Conf 100754, 100788, 102416, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360, Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)