Sez. 1, Sentenza n. 1968 del 13/10/1970 (Rv. 348015 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - FONDI RUSTICI - DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE DI UN VALORE UGUALE O SUPERIORE A QUELLO RISULTANTE DALLA VALUTAZIONE AUTOMATICA - INCONTESTABILITA DEL VALORE IMPONIBILE - DICHIARAZIONE DI UN VALORE INFERIORE OD OMISSIONE DELL'INDICAZIONE DEL VALORE - VALUTAZIONE SECONDO LA NORMALE PROCEDURA.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - FONDI RUSTICI - DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE DI UN VALORE UGUALE O SUPERIORE A QUELLO RISULTANTE DALLA VALUTAZIONE AUTOMATICA - INCONTESTABILITA DEL VALORE IMPONIBILE - DICHIARAZIONE DI UN VALORE INFERIORE OD OMISSIONE DELL'INDICAZIONE DEL VALORE - VALUTAZIONE SECONDO LA NORMALE PROCEDURA.*
Nel sistema di accertamento degli imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione ai fondi rustici, a norma dell'art 1 della legge 20 ottobre 1954, n 1044, anche secondo l'interpretazione autentica datane dagli artt 1 e 2 della legge 22 novembre 1962, n 1076 solo quando la dichiarazione di valore del contribuente risulti uguale o superiore alla valutazione automatica risultante dalle tabelle compilate ed aggiornate dalla commissione censuaria centrale ed approvate con decreto del ministro per le Finanze, rimane preclusa ogni discussione tanto per l'ufficio che per il contribuente, mentre, quando la dichiarazione di valore manchi o sia inferiore a quella automatica, si deve far luogo alla procedura normale di accertamento di valore ai sensi del RD 7 agosto 1936, n 1639. (Conf 1428'69, mass n 340198 1480'63).*
Riferimenti normativi: Legge 22/11/1962 num. 1706 art. 1, Legge 20/10/1954 num. 1044 art. 1 CORTE COST., Legge 22/11/1962 num. 1706 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)