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Sez. 1, Sentenza n. 2931 del 08/11/1973 (Rv. 366575 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - FONDI RUSTICI - VALUTAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DEL VALORE VENALE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366575-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - FONDI RUSTICI - VALUTAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DEL VALORE VENALE - CONDIZIONI.*

A norma del primo comma dell'art 2 della legge 22 novembre 1962 n 1706, perche il denunciante possa chiedere, per i fondi rustici caduti in successione, che si proceda all'accertamento del valore venale degli stessi, occorre che la denuncia di successione sia stata fatta per un valore inferiore a quello risultante dalla applicazione del criterio automatico fissato dall'art 1 della legge n 1044 del 1954. (V 1968/70, mass n 348015).*

Riferimenti normativi: Legge 20/10/1954 num. 1044 art. 1 CORTE COST., Legge 22/11/1962 num. 1706 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)