Sez. 6, Sentenza n. 4336 del 09/11/1994 Cc. (dep. 15/02/1995) Rv. 200657 - 01
Indagini preliminari - Arresto in flagranza - Convalida - In genere | Potere del G.I.P. di acquisire informazioni o di sentire testimoni d'ufficio - Esclusione.
Indagini preliminari - Arresto in flagranza - Convalida - In genere
Nel procedimento di convalida dell'arresto, il giudice per le indagini preliminari non ha il potere di acquisire ulteriori informazioni, ai fini della decisione, oltre a quelle che risultano dal verbale di arresto, dalle dichiarazioni della persona arrestata, dai documenti prodotti dalle parti, tanto meno può disporre l'audizione di testimoni, in particolare degli ufficiali o degli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto. Il procedimento di convalida, pur con le sue peculiarità, non si sottrae, infatti, ai principi generali di impronta tipicamente accusatoria che caratterizzano l'attuale ordinamento processuale penale, tra cui quello, sancito dall'art. 190 cod. proc. pen., che vieta al giudice di assumere prove "ex officio", fuori dai casi espressamente previsti dalla legge.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)