Sez. 3, Sentenza n. 3325 del 04/12/1998 Cc. (dep. 10/02/1999) Rv. 212436 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - FERMO DI INDIZIATI - CONVALIDA - IN GENERE | Presupposti per la convalida - Elementi emersi incorso dell'interrogatorio - Elementi desumibili dagli atti prodotti dal PM - Valutazione - Necessità.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - FERMO DI INDIZIATI - CONVALIDA - IN GENERE
In tema di procedimento di convalida dell'arresto o del fermo, devono trovare applicazione i principi generali, di impronta tipicamente accusatoria, che caratterizzano il vigente ordinamento processuale penale. Pertanto i dati e le circostanze desumibili dal verbale di arresto o di fermo, nonché dai documenti prodotti dalle parti e dall'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, devono essere presi in considerazione dal GIP che - proprio in base a tali atti- deve valutare la sussistenza del "fumus commissi delicti" allo scopo di stabilire se l'indagato sia stato privato della libertà in presenza della flagranza di uno dei delitti previsti dalla legge. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso del PM, che aveva sostenuto che, nel giudizio di convalida, la cognizione del GIP doveva intendersi limitata unicamente all'accertamento delle condizioni previste dall'art. 380 cod. proc. pen., mentre il GIP aveva correttamente esteso la sua valutazione alla sussistenza degli indizi desumibili dagli atti portati a sua conoscenza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 380 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 380 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)