Sez. 1, Sentenza n. 2846 del 28/03/1996 (Rv. 496659 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - AZIONE DEL SOCIO E DEL TERZO DANNEGGIATO | Danni arrecati ai soci da un comportamento doloso o colposo dell'amministratore - Responsabilità personale dell'amministratore - Sussistenza - Principio estensibile alle società di persone.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - AZIONE DEL SOCIO E DEL TERZO DANNEGGIATO
Il principio per cui gli amministratori di società sono personalmente responsabili verso i soci per i danni arrecati per un loro comportamento doloso o colposo, specificamente stabilito dall'art. 2395 cod. civ. per le società di capitali è operante anche rispetto alle società personali come può desumersi dall'art. 2281 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2281, Cod. Civ. art. 2395
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)