diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 781 del 22/01/1993 (Rv. 480405 - 01)

Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Responsabilità - Azione del socio e del terzo danneggiato | Socio - Azione di responsabilità sia nei confronti degli amministratori che della società - Proposizione - Rigetto della prima - Effetto preclusivo della proponibilità della seconda - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480405-01

Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Responsabilità - Azione del socio e del terzo danneggiato

L'azione di responsabilità proponibile dal socio nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 2395 cod. civ. - applicabile, in virtù del rinvio contenuto nel successivo art. 2516, in tema di società cooperativa - riguarda fatti addebitabili esclusivamente a costoro, e non riversabili sulle società, dai quali è derivato un pregiudizio per il socio, e, pertanto, differisce dall'azione che il socio stesso può proporre direttamente nei confronti della società - sia pur essa cooperativa e convenuta in persona dei suoi amministratori - per violazione del rapporto sociale o di specifici obblighi contrattuali o extracontrattuali su di essa gravanti. Ne consegue che, ove entrambe le azioni siano state sperimentate, in relazione alle loro diverse condizioni, l'avvenuto rigetto dalla prima non può considerarsi preclusivo della proponibilità della seconda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2395, Cod. Civ. art. 2516

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)