Sez. 1, Sentenza n. 2129 del 27/05/1975 (Rv. 375882 - 01)
PERSONALITA (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE - DIRITTO ALLA RISERVATEZZA - CONTENUTO - FONDAMENTO - AVENTI DIRITTO - LIMITI.*
PERSONALITA (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE - DIRITTO ALLA RISERVATEZZA - CONTENUTO - FONDAMENTO - AVENTI DIRITTO - LIMITI.*
Il diritto alla riservatezza consiste nella tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che, sia pure compiute con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l'onore, la reputazione o il decoro, non siano tuttavia giustificate da interessi pubblici preminenti. Esso non puo essere negato ad alcune categorie di persone, solo in considerazione della loro notorieta, salvo che un reale interesse sociale all'informazione od altre esigenze pubbliche lo esigano. Tale diritto non solo trova implicito fondamento nel sistema, ma trova una serie di espliciti riferimenti nelle norme costituzionali e ordinarie e in molteplici deliberazioni di carattere internazionale.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 13, Cod. Civ. art. 5, Cod. Civ. art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)