Sez. 1, Sentenza n. 10135 del 21/10/1983 Ud. (dep. 26/11/1983) Rv. 161422 - 01
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - DIREZIONE DELL'AZIONE E INTENZIONE DELITTUOSA - DOLO EVENTUALE - INCOMPATIBILITÀ COL DELITTO TENTATO - COSCIENZA E VOLONTÀ DEGLI ATTI IDONEI DIRETTI IN MODO NON EQUIVOCO A COMMETTERE UN DELITTO - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - DIREZIONE DELL'AZIONE E INTENZIONE DELITTUOSA - DOLO EVENTUALE - INCOMPATIBILITÀ COL DELITTO TENTATO - COSCIENZA E VOLONTÀ DEGLI ATTI IDONEI DIRETTI IN MODO NON EQUIVOCO A COMMETTERE UN DELITTO - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
Il delitto tentato, per sua natura, non può prescindere dal dolo diretto e, quindi, non è punibile a titolo di dolo eventuale. Invero il dolo nel tentativo consiste nella coscienza e volontà di porre in essere Atti idonei tendenti in modo non equivoco al verificarsi di un preciso evento. Pertanto chi accetti il rischio di un evento delittuoso diverso da quello effettivamente voluto non può rappresentarsi né può volere gli Atti come diretti alla realizzazione di tale evento. Invero l'accettazione del rischio della verificazione di un evento, ossia la indifferenza del soggetto rispetto alla produzione dello evento, contrasta con la rappresentazione degli Atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto; contrasto - si è detto - insuscettibile di qualsiasi composizione attraverso formule astratte che negano ogni Rilevanza agli schemi strutturali del delitto tentato, violando così l'art. 56 cod. pen.. (nella specie è stata esclusa la ravvisabilità del tentativo di omicidio in caso di colpo di arma da sparo esploso unicamente a fini intimidatori). (contra Sezioni Unite 18 giugno 1983 ric. Basile).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)