Sez. L, Sentenza n. 3055 del 11/04/1990 (Rv. 466593 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - RIDUZIONE DEL SOLO ELEMENTO PERSONALE - RILEVANZA - CONDIZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - RIDUZIONE DEL SOLO ELEMENTO PERSONALE - RILEVANZA - CONDIZIONE.*
La figura del licenziamento collettivo è integrata non solo nel caso di licenziamento conseguente ad una trasformazione strutturale dell'impresa che comporti la soppressione di uffici o reparti o comunque di elementi materiali dell'azienda, ma anche nel caso del licenziamento ricollegantesi ad un'effettiva e non transeunte riduzione di attività imprenditoriale, che implichi mera riduzione dell'elemento personale dell'impresa medesima, allorché questa, per la natura dell'attività svolta, possa effettivamente attuare il suo ridimensionamento senza dover necessariamente modificare, trasformare o sopprimere le sue strutture organizzative o materiali. (V 2056/85, mass n 439959; (Conf 6784/87, mass n 454989).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)