Sez. 3, Sentenza n. 5981 del 27/05/1991 (Rv. 472390 - 01)
Procedimento civile - Termini processuali - Sospensione | Sospensione durante il periodo feriale - Ambito di applicazione - Termini di comparizione stabiliti dal codice di procedura civile - Inclusione - Computo.
Procedimento civile - Termini processuali - Sospensione
La sospensione feriale dei termini processuali, disposta dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, si applica a tutti i termini processuali e, quindi, anche a quelli di comparizione stabiliti dal codice di procedura civile, con la conseguenza che questi termini sono sospesi dall'1 agosto al 15 settembre e riprendono a decorrere dal 16 settembre, se hanno avuto inizio e non sono maturati anteriormente all'1 agosto, ovvero iniziano a decorrere dal 16 settembre quando dovrebbero iniziare durante il periodo feriale, che non può essere computato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)