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Sez. 1, Sentenza n. 4785 del 04/03/2005 (Rv. 579675 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO | Termine iniziato a decorrere prima della sospensione feriale - Giorno 16 settembre - Inclusione nel calcolo - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579675-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO

In tema di computo di termini processuali, ove il termine sia cominciato a decorrere prima dell'inizio della sospensione feriale, il giorno 16 settembre, e cioè il giorno in cui i termini processuali, terminato il periodo di sospensione feriale, è ripreso a decorrere, deve essere computato, giacchè, in relazione ad un termine che, pur essendo frazionato a causa della sospensione feriale, resta comunque unico, non è ipotizzabile che vi siano due giorni - uno, quello in cui si è verificato il momento iniziale del termine; l'altro, consistente nel primo giorno successivo al periodo di sospensione feriale - iniziali, e quindi non computabili, soltanto il primo di essi (quello in cui si è verificato il momento iniziale del termine) dovendo essere escluso dal computo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)