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Sez. 5 - , Ordinanza n. 4078 del 18/02/2020 (Rv. 656976 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | Tosap - Concessione di beni pubblici - Cumulabilità della tassa con il canone concessorio - Esclusione - Condizioni - Sfruttamento dei beni in qualità di sostituto dell'ente territoriale - Esenzione ex art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993 - Applicabilità - Condizioni - Mancanza di una diversa manifestazione di volontà nell'atto di concessione - Necessità - Finalità di lucro - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656976-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

L'assoggettamento alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) non è incompatibile con la concessione in uso di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di un ente territoriale, configurandosi il canone concessorio come il corrispettivo dell'uso esclusivo o speciale dei beni pubblici, e, quindi, come un "quid" ontologicamente diverso dalla tassa dovuta per la sottrazione del bene all'uso pubblico cui è ordinariamente destinato. Peraltro, qualora, risulti (sulla base di un'indagine rimessa al giudice di merito) che il concessionario agisce quale mero sostituto dell'ente nello sfruttamento dei beni, viene a mancare il presupposto della tassazione, avuto riguardo all'esenzione soggettiva prevista per gli enti territoriali dall'art. 49, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 507 del 1993, salvo che dall'atto di concessione non emerga una diversa volontà pattizia, non essendo tuttavia, all'uopo sufficienti generiche espressioni a significare l'intenzione del concedente di cumulare canone e tassa, e non costituendo ostacolo alla spettanza dell'esenzione la circostanza che il concessionario, agendo in qualità di imprenditore commerciale, si proponga uno scopo di lucro. (Nella specie, la S.C. ha escluso la debenza dell'imposta da parte della società che aveva avuto in affidamento, dal Comune, la gestione di suolo pubblico di area attrezzata a verde al fine di realizzare la maggiore fruibilità della stessa da parte dei cittadini, restando indifferente che fossero stati offerti anche servizi a pagamento, per i quali non era stato dedotto dalla controparte che per questi la contribuente non avesse agito in veste di gestore dell'Ente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1994 num. 507 art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)