Sez. 1, Sentenza n. 13509 del 21/07/2004 (Rv. 574724 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Riparto fra Giudice di pace e Tribunale - Criterio - Violazione della normativa posta dall'art. 26 della legge n. 298 del 1974 in materia di esercizio abusivo dell' autotrasporto - Spettanza - Giudice di pace - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 22 - bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, attribuisce, in via generale, al giudice di pace la competenza a provvedere sulle opposizioni in tema di sanzioni amministrative pecuniarie e, in via eccezionale, riserva alla competenza del tribunale le sole opposizioni concernenti sanzioni afferenti alle materie elencate nel secondo comma del medesimo articolo (oltre ai casi contemplati nel comma successivo). Pertanto, le opposizioni proposte contro le sanzioni inflitte per esercizio abusivo dell'autotrasporto, in violazione dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 - e punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 4 milioni a 24 milioni -, non rientrando in alcuna delle eccezioni previste dal secondo comma dell'art. 22 - bis cit. (e versandosi nella specie al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 22 - bis, secondo comma, lettera c, in quanto รจ stata comminata con l'ordinanza - ingiunzione opposta unicamente una sanzione pecuniaria), sono comprese nella competenza funzionale del giudice di pace.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)