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Sez. 1, Ordinanza n. 3469 del 20/02/2004 (Rv. 570373 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Riparto tra Giudice di pace e tribunale - Criterio - Violazione art. 1164 cod. nav. - Spettanza - Giudice di pace - Affermazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570373-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA

In tema di sanzioni amministrative, l'art. 22-bis della legge n.689 del 1981 attribuisce, in via generale, al giudice di pace la competenza a provvedere sulle opposizioni in tema di sanzioni amministrative pecuniarie e, in via eccezionale, riserva alla competenza del tribunale le sole opposizioni concernenti sanzioni afferenti alle materie elencate nel secondo comma del medesimo articolo (oltre ai casi contemplati nel comma successivo). Pertanto, le opposizioni proposte contro le sanzioni inflitte per le infrazioni all'art. 1164 del cod. della navigazione, le quali non rientrano in nessuna delle eccezioni previste da secondo comma dell'art. 22-bis. cit. e, in particolare, non rientrano nella previsione della lettera c), trattandosi di sanzioni per la violazione di norme poste a tutela del demanio marittimo, (materia distinta e diversa da quella dell'edilizia e dell'urbanistica, cui la citata disposizione si riferisce) sono di competenza del giudice di pace e non del tribunale.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1164 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)