Sez. 3, Sentenza n. 1983 del 17/06/1968 (Rv. 334006 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI BREVI- AL RISARCIMENTO DEL DANNO - DERIVAZIONE DALLO STESSO FATTO DI UN REATO E DI UN ILLECITO CIVILE - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DALL'ILLECITO CIVILE - TERMINE PRESCRIZIONALE PREVISTO PER IL REATO - INAPPLICABILITA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI BREVI- AL RISARCIMENTO DEL DANNO - DERIVAZIONE DALLO STESSO FATTO DI UN REATO E DI UN ILLECITO CIVILE - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DALL'ILLECITO CIVILE - TERMINE PRESCRIZIONALE PREVISTO PER IL REATO - INAPPLICABILITA.*
Quando da uno stesso fatto illecito derivano due eventi, dei quali uno costituisca reato e l'altro un illecito meramente civile, questo ultimo esula dalla fattispecie tipica considerata dalla legge penale ed assume una propria ontologica e concettuale autonomia, con la conseguenza che il piu lungo termine di prescrizione previsto dall'art. 2947, terzo comma, cod. civ. per il fatto considerato come reato, non si applica anche all'Azione di risarcimento del danno derivante dall'illecito civile, la cui prescrizione rimane regolata dai primi due commi dello stesso articolo, nelle differenziate ipotesi dagli stessi rispettivamente previste. (V. 700-67, massima n. 326743).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)