diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 700 del 30/03/1967 (Rv. 326743 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI BREVI - AL RISARCIMENTO DEL DANNO - DERIVAZIONE DALLO STESSO FATTO DI UN REATO E DI UN ILLECITO SOLTANTO CIVILE - INAPPLICABILITA AL SECONDO DEL PIU AMPIO TERMINE PRESCRIZIONALE PREVISTO PER IL PRIMO.*
Stato
decisa il 1967-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326743-01

PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI BREVI - AL RISARCIMENTO DEL DANNO - DERIVAZIONE DALLO STESSO FATTO DI UN REATO E DI UN ILLECITO SOLTANTO CIVILE - INAPPLICABILITA AL SECONDO DEL PIU AMPIO TERMINE PRESCRIZIONALE PREVISTO PER IL PRIMO.*

La parificazione del termine di prescrizione dell'Azione risarcitoria a quello previsto dalla legge penale per la prescrizione del reato si giustifica per l'esigenza di evitare il pericolo che il diritto al risarcimento del danno possa consumarsi in attesa della definizione del procedimento penale. Quando, pero, da uno stesso fatto derivano due eventi, uno dei quali costituente reato e l'altro un illecito meramente civile, quest'ultimo esula dalla fattispecie tipica considerata e repressa dalla legge penale, assumendo una propria ontologica e concettuale autonomia con la conseguenza che il piu lungo termine di prescrizione previsto dall'art. 2947, terzo comma, cod.civ., per il fatto considerato come reato non si applica anche all'Azione per risarcimento del danno derivante dall'illecito civile. (nella specie, a seguito di collisione fra un autotreno ed un compressore stradale, si erano verificati danni alle cose e lesioni corporali alle persone il procedimento penale a carico dei conducenti dei due veicoli per lesioni colpose si era chiuso, per Estinzione dei reati per amnistia, dopo circa cinque anni dalla data del sinistro e l'Azione civile per il risarcimento dei danni alle cose era stata iniziata dopo la declaratoria di Estinzione dei reati per amnistia. I giudici di merito avevano dichiarato estinto il diritto per prescrizione e la Corte regolatrice ha ritenuto esatta tale decisione). (Cfr. 1870-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)