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Sez. 1, Sentenza n. 34206 del 19/03/2015 Ud. (dep. 05/08/2015) Rv. 264760 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Applicazione in sede di impugnazione delle sanzioni previste dall'art.52 D.Lgs. n.274 del 2000 - Pena pecuniaria non proporzionata nella misura a quella detentiva inflitta in primo grado - Violazione del divieto - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264760-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice dell'impugnazione che, dovendo applicare le sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace in luogo di quelle detentive contemplate dal cod. pen. ed irrogate dal giudice di primo grado, infligge una pena pecuniaria determinata nei limiti edittali di cui all'art. 52 D.Lgs. n. 274 del 2000 senza operare alcun raffronto di tipo proporzionale con quella applicata in prima cura, né rispettare i criteri di ragguaglio fissati dall'art. 135 cod. pen., trattandosi di sanzione di diversa e minore afflittività. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza del giudice di rinvio che aveva applicato la sanzione pecuniaria di cui all'art. 52, comma secondo, lett. b), D.Lgs. n. 274 del 2000 in misura prossima al triplo del minimo edittale, sebbene il primo giudice avesse irrogato la pena della reclusione in misura pari al minimo edittale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 com. 2 lett. B CORTE COST., Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)