Sez. 4 - , Sentenza n. 24430 del 10/06/2021 Ud. (dep. 22/06/2021) Rv. 281403 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Rideterminazione della pena in appello - Irrogazione di pena pecuniaria in aggiunta a pena detentiva di specie diversa - Obbligo del giudice di operare il ragguaglio ex art. 135 cod. pen. - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Il giudice dell'impugnazione, in assenza di gravame del pubblico ministero, non può irrogare una pena più grave per specie e quantità rispetto a quella complessiva inflitta dal giudice di primo grado, con la conseguenza che viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza d'appello che ridetermini la pena della sola reclusione irrogata in primo grado, in quella congiunta dell'arresto e dell'ammenda in una misura che, effettuato il ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive ai sensi dell'art. 135 cod. pen., produca il superamento del "quantum" della pena detentiva originariamente inflitta. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza d'appello che aveva rideterminato in anni uno di arresto ed euro 24.000, 00 di ammenda la pena di anni uno di reclusione irrogata dalla sentenza di primo grado).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Cod. Pen. art. 135 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)