Sez. 1, Sentenza n. 2600 del 09/06/1986 Cc. (dep. 08/08/1986) Rv. 173511 - 01
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNA DELLO STATO - GUERRA CIVILE - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - CONCORSO DI REATI - SUSSISTENZA.*
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNA DELLO STATO - GUERRA CIVILE - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - CONCORSO DI REATI - SUSSISTENZA.*
Tra il reato di banda armata e quello di guerra civile non è configurabile alcuna specialità, assorbimento o sussidiarietà. Il delitto di banda armata è un reato - mezzo, caratterizzato dalla finalità di commettere uno dei delitti contro la personalità internazionale od interna dello stato, previsti dall'art. 302 cod. pen., ma non si identifica con il reato-fine, poiché la realizzazione di quest'ultimo non è considerata né elemento costitutivo del reato e neppure circostanza aggravante. Ne consegue che, se il fine si realizza, il reato posto in essere non può che concorrere con quello ritenuto reato-mezzo. (V mass n 157743; (Conf mass n 171785; (Conf mass n 162256; (Conf mass n 156194).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 286, Cod. Pen. art. 302 CORTE COST., Cod. Pen. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)