Sez. 1, Sentenza n. 617 del 25/10/1983 Ud. (dep. 23/01/1984) Rv. 162256 - 01
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - NATURA GIURIDICA - REATO MEZZO - RAPPORTI COI REATO-FINE - CONSEGUENZE.*
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - NATURA GIURIDICA - REATO MEZZO - RAPPORTI COI REATO-FINE - CONSEGUENZE.*
Le ipotesi delittuose di banda armata sono, per espresso dettato legislativo, reati-mezzo al fine di commettere alcuno dei delitti, non colposi, contro la personalità internazionale o interna dello stato, tra i quali sono compresi anche i delitti di insurrezione armata contro i poteri dello stato e guerra civile. Per commettere il delitto di banda armata non è richiesto che la finalità sia stata raggiunta, essendo sufficiente la sola partecipazione, ai vari livelli specificati dalla legge, alla banda. Tra il delitto di banda armata ed i delitti-fine - che non ne costituiscono né un elemento costitutivo né una circostanza aggravante - esiste, pertanto, un rapporto di mezzo a fine e non di specie a genere. Da ciò consegue che, qualora il reato-fine sia stato pure realizzato, si ha concorso di reati, essendo inapplicabili sia la disposizione sul reato complesso sia il principio di specialità. (V mass n 154901; (V mass n 154898; (V mass n 153508; (V mass n 150403; (V mass n 134910).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 84, Cod. Pen. art. 284, Cod. Pen. art. 286, Cod. Pen. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)