Sez. 2, Sentenza n. 854 del 16/03/1968 (Rv. 332160 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI VECCHIAIA IN PARTICOLARE - IN GENERE - DIRITTO ALLA PENSIONE - BRACCIANTI ECCEZIONALI - REQUISITI - ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI ANAGRAFICI - NOZIONE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI VECCHIAIA IN PARTICOLARE - IN GENERE - DIRITTO ALLA PENSIONE - BRACCIANTI ECCEZIONALI - REQUISITI - ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI ANAGRAFICI - NOZIONE.*
Con la disposizione di cui all'ultima parte del n. 1 dell'art.9 della legge 6 luglio 1939, n. 1272, secondo il nuovo testo introdotto con l'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, con la quale si attribuisce, ai lavoratori agricoli della categoria braccianti eccezionali, il diritto alla pensione di vecchiaia, quando, concorrendo i due requisiti previsti dalla prima parte dello stesso n. 1(compimento del sessantesimo anno di eta, per gli uomini, e cinquantacinquesimo per le Donne e decorso di almeno 15 anni dall'inizio dell'Assicurazione), risultino accreditati, a loro favore almeno 1560 contributi giornalieri, se uomini, o 1040 se Donne, purche risultino iscritti, come braccianti eccezionali, negli elenchi anagrafici negli ultimi dieci anni precedenti la domanda di pensionamento, si e inteso riferirsi alla necessita di tale iscrizione in tutti gli elenchi anagrafici di tutti gli ultimi dieci anni, non essendo, invece, sufficiente una iscrizione negli elenchi degli eccezionali soltanto prevalente dura te l'ultimo decennio, ne, tanto meno, un'iscrizione per uno o piu anni solamente durante il decennio stesso.*
Riferimenti normativi: Legge 06/07/1939 num. 1272 art. 1, Legge 06/07/1939 num. 1272 art. 9, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)