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Sez. L, Ordinanza n. 416 del 08/06/1995 (Rv. 492941 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Lavoratori agricoli - Soglia contributiva complessiva di 5460 giornate di contribuzione - Previsione per i braccianti non "eccezionali" - Estensione ex art. 7, commi nono, dodicesimo e dodicesimo bis D.L. n. 463 del 1983 ad altre categorie di braccianti compresi i braccianti "eccezionali" - Questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 38 Cost. - Non manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1995-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492941-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi nono, dodicesimo e dodicesimo bis del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, nel testo risultante dalla legge di conversione 11 novembre 1983 n. 638, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., in quanto l'estensione, ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione d'anzianità, della soglia contributiva complessiva di 5460 giornate di contribuzione, prima prevista per i braccianti non "eccezionali", ad altre categorie di braccianti (e, specificamente, ai braccianti "eccezionali"), ha determinato per gli stessi -a cui favore precedentemente era valutata la circostanza di operare in situazioni di minore possibilità di impiego - una situazione deteriore rispetto a quella previgente, non accompagnata dalla previsione di meccanismi di rivalutazione contributiva per i rapporti in fase avanzata al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa - e quindi irrazionale e non equa -; e in quanto l'introduzione del requisito della 270 giornate di contribuzione annua ha attuato un trattamento discriminatorio nei confronti dei soggetti che, avendo iniziato a lavorare prima dell'entrata in vigore del d.P.R. 24 ottobre 1955 n. 1323, non possono giovarsi per il periodo precedente della copertura contributiva dipendente dalla computabilità in via figurativa dei periodi di godimento dell'indennità di disoccupazione, mentre un ulteriore aggravio è posto dal divieto (previsto nel comma dodicesimo-bis) di operare la media tra le contribuzioni rivalutate dei vari anni.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST., DPR 24/10/1955 num. 1323, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 7 com. 9 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 7 com. 12 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 7 com. 12 n. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)