Sez. 1 - , Ordinanza n. 14876 del 11/05/2022 (Rv. 664768 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - IN GENERE | Fallimento - Azione di responsabilità della controllata nei confronti della controllante - Per il pregiudizio all’integrità del patrimonio - Contesto normativo anteriore all’introduzione dell'art. 2497 c.c. da parte del d.lgs. n. 6 del 2003 - Tutela ex art. 2043 c.c. - Fattispecie. SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - VERSO I CREDITORI SOCIALI - In genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - IN GENERE
In tema di azione risarcitoria del curatore nei confronti della società controllante di quella fallita, nel contesto precedente all'introduzione dell'art. 2497 c.c., ad opera del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la tutela del ceto creditorio della società eterodiretta, che abbia patito la diminuzione del patrimonio a causa dell'attività di abuso di direzione e coordinamento della capogruppo, poteva passare dall'art. 2043 c.c. e dalla clausola generale del "neminem laedere". (Nella specie la S.C., affermando tale principio, ha ritenuto prescritta l'azione proposta dalla curatela, ritenendo non condivisibile che il termine di prescrizione dovesse farsi decorrere solo dal 1° gennaio 2004, momento di entrata in vigore del citato art. 2497 c.c., in quanto il curatore era legittimato ad esercitare il diritto anche in precedenza).
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2497, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)