Sez. 1 - , Ordinanza n. 7930 del 20/03/2023 (Rv. 667277 - 01)
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE | Azione di responsabilità ex art. 2497 c.c. verso enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - Nozione di controllo ex art. 2359 c.c. – Contenuto – Vincolo contrattuale - Necessità - Mera dipendenza economica e tecnologica o erogazione a lungo termine – Sufficienza - Esclusione - Accertamento - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE
L'azione di responsabilità prevista dall'art. 2497 c.c., promovibile nei confronti di enti che esercitando attività di direzione e coordinamento di altre società agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, postula che i primi svolgano su queste ultime un controllo rispondente al paradigma dell'art. 2359 c.c., norma che esige - fuori dai casi di dominio o influenza assembleare - che lo stesso si fondi su di un particolare vincolo contrattuale, non essendo sufficiente un mero vincolo di fatto, scaturente da una dipendenza economica e tecnologica delle società asseritamente eterodirette e dall'erogazione del credito a lungo termine a loro favore; il relativo accertamento è riservato al giudice del merito e, scaturendo dalla valutazione delle prove, lo stesso è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio motivazionale, nei ristretti limiti di cui all'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Legge Falliment. art. 2497, Legge Falliment. art. 2359
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)