Sez. L, Sentenza n. 11589 del 28/07/2003 (Rv. 565455 - 01)
LAVORO - IN GENERE - ANAGRAFE DEL LAVORO | Lavoro presso le pubbliche amministrazioni dopo la cosiddetta privatizzazione - Atto del datore di lavoro incidente sulla prestazione lavorativa - Natura autoritativa - Esclusione - Natura paritetica - Sussistenza - Vizi rilevabili dal giudice ordinario secondo le categorie civilistiche - Integrazione - Applicabilità dei vizi dell'atto amministrativo - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - IN GENERE - ANAGRAFE DEL LAVORO
Nell'ambito del rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni regolato, dopo la cosiddetta privatizzazione, dalle norme di diritto privato, l'atto del datore di lavoro incidente sulla prestazione lavorativa è un atto paritetico, ancorché espressione del potere di supremazia gerarchica, privo dell'efficacia autoritativa propria del provvedimento amministrativo; di conseguenza, il giudice del lavoro ne rileva i vizi secondo le categorie proprie del diritto civile (inesistenza, nullità, annullabilità, inefficacia) ed i motivi soggettivi rilevano solo in caso di illiceità (artt. 1418 e 1345 cod. civ.), mentre non sono applicabili né la distinzione tra vizi di legittimità e di merito elaborata dalla giurisprudenza amministrativa, né i vizi di legittimità dell'incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, previsti dall'art. 26, del Testo Unico n. 1054 del 1024 e dagli artt. 2 e 3 della legge n. 1034 del 1971. (Fattispecie relativa al trasferimento per incompatibilità ambientale di un insegnante, nella quale la S.C. ha confermato la sentenza di merito, correggendone la motivazione).
Riferimenti normativi: Testo Unico 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)