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Sez. 4, Sentenza n. 2909 del 20/12/2005 Cc. (dep. 25/01/2006) Rv. 232886 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Trasmissione degli atti al Tribunale - Termine - Decorrenza - Individuazione dell'ufficio - Criteri.
Stato
decisa il 2005-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232886-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di riesame delle misure cautelari, la decorrenza del termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale inizia dalla ricezione della richiesta da parte della segreteria del tribunale ordinario, e non dalla concreta consegna dell'atto alla cancelleria della sezione competente: il tribunale, invero, va considerato come unico ufficio giudiziario e non hanno rilievo, ai fini dell'art. 309 comma quinto cod. proc. pen., i tempi di smistamento degli atti tra le varie ripartizioni interne.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)