Sez. 3, Sentenza n. 4417 del 17/12/2009 Cc. (dep. 02/02/2010) Rv. 246014 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - PRESENTAZIONE | Invio a mezzo posta - Trasmissione degli atti al giudice del riesame - Decorrenza - Data in cui la richiesta perviene alla cancelleria del giudice competente.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - PRESENTAZIONE
Il termine per l'invio da parte del pubblico ministero degli atti al giudice del riesame decorre, in caso di proposizione della richiesta di riesame a mezzo posta, dal momento in cui la richiesta perviene alla cancelleria della sezione competente per il riesame e non già dal momento in cui perviene alla cancelleria centrale del tribunale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)