Sez. 3, Sentenza n. 16499 del 10/02/2004 Cc. (dep. 07/04/2004) Rv. 228545 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - INUTILIZZABILITÀ | Mezzo probatorio illegittimo - Notizie ricevute da esso - Utilizzabilità per le indagini del pubblico ministero e della polizia giudiziaria - Fattispecie in tema di intercettazioni illegittime.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - INUTILIZZABILITÀ
L'operatività della garanzia di inutilizzabilità dei mezzi probatori illegittimi è riservata al momento giurisdizionale, da intendersi non solo come fase dibattimentale, ma come ogni fase o sede nella quale il giudice assume le proprie decisioni; pertanto le informazioni assunte attraverso mezzi di prova illegittimi, inutilizzabili per il giudice, possono essere utilizzate legittimamente dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria per il prosieguo delle indagini. (In applicazione del citato principio, la S.C. ha ritenuto legittimo il contenuto di intercettazioni regolarmente autorizzate di un'utenza telefonica, individuata a seguito delle risultanze di una precedente intercettazione già dichiarata inutilizzabile).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)