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Sez. 6, Sentenza n. 9689 del 04/02/2003 Cc. (dep. 03/03/2003) Rv. 225367 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - INUTILIZZABILITÀ | Intercettazioni telefoniche illegittime - Estensione dell'inutilizzabilità ad atti successivi - Validità come notizia di reato - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225367-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - INUTILIZZABILITÀ

L'eventuale inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni telefoniche, come elemento di prova per l'affermazione di responsabilità o come indizio ai fini dell'adozione di una misura cautelare, non vieta che lo stesso possa valere come notizia di reato dando impulso ad indagini ulteriori, sulla base delle quali il giudice fondi poi la sua convinzione, non essendo previsto che l'inutilizzabilità di un atto si comunichi a tutti gli atti successivi che si trovino in rapporto di connessione con esso pregiudicandone irrimediabilmente la validità e l'efficacia.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)