Sez. 3 - , Sentenza n. 3729 del 08/02/2019 (Rv. 652738 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Azione diretta ex art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Esperibilità da parte del datore di lavoro del terzo trasportato per la tutela aquiliana del credito - Esclusione - Fondamento - Azione ex art. 148 stesso decreto - Esperibilità.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
Il datore di lavoro che intenda agire a tutela del credito alla prestazione lavorativa del proprio dipendente, danneggiato in conseguenza di un sinistro stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo sul quale era trasportato, può agire ex art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005 ma non esperire l'"azione diretta" prevista dall'art. 141 del medesimo decreto, posto che la tutela del terzo trasportato, per il carattere eccezionale del citato art. 141 che la prevede, non può essere applicata analogicamente a soggetti che non siano nella stessa espressamente contemplati.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 141, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148, Preleggi art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)