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Sez. 3, Sentenza n. 22402 del 27/10/2011 (Rv. 619750 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Tutela aquiliana del credito - Lesione derivante da fatto illecito soggetto all'applicazione di uno speciale criterio di imputazione - Fattispecie di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ. - Applicabilità anche alla domanda del terzo creditore nei confronti del responsabile del fatto illecito - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Soggezione del diritto al risarcimento del creditore anche al termine breve di prescrizione ed alla disciplina di proponibilità della domanda di cui alla legge n. 990 del 1990 - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619750-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

In tema di tutela aquiliana del credito, ove la lesione della pretesa creditoria (nella specie, da prestazione lavorativa del dipendente) derivi da un fatto per la cui imputabilità la legge preveda uno speciale criterio di imputazione - come nel caso dell'art. 2054, secondo comma, cod. civ. - quello stesso criterio trova applicazione anche nella causa promossa dal creditore nei confronti del responsabile del fatto illecito, non essendovi ragioni per limitarne l'applicabilità al solo caso della domanda proposta direttamente dalla vittima primaria, giacché il fatto genetico del danno è il medesimo anche per gli altri soggetti danneggiati. Ne consegue - nell'anzidetta fattispecie di lesione del credito derivante da sinistro stradale cui trovi applicazione l'art. 2054 cod. civ. - che il diritto al risarcimento del terzo titolare del diritto di credito è soggetto allo stesso termine di prescrizione (nella specie, due anni ex art. 2947, secondo comma, cod. civ.) ed alle stesse condizioni di proponibilità contemplate dalla legge per far valere i diritti derivanti dai danni da circolazione stradale (nella specie, richiesta ex art. 22 della legge n. 990 del 1969).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)