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Sez. 2, Sentenza n. 10221 del 28/03/1983 Ud. (dep. 30/11/1983) Rv. 161453 - 01

REATO - IN GENERE - REATO PERMANENTE - CRITERIO DISTINTIVO FRA REATI ISTANTANEI, PERMANENTI E AD EFFETTI PERMANENTI.*
Stato
decisa il 1983-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161453-01

REATO - IN GENERE - REATO PERMANENTE - CRITERIO DISTINTIVO FRA REATI ISTANTANEI, PERMANENTI E AD EFFETTI PERMANENTI.*

I reati istantanei sono quelli nei quali l'Azione antigiuridica si compie e si realizza definitivamente col verificarsi dell'evento, cosicché in tale momento il reato stesso viene ad esaurirsi. Sono permanenti i reati in cui, nonostante il realizzarsi dello evento, gli effetti antigiuridici non cessano, ma permangono nel tempo per l'impulso di una intenzionale condotta commissiva dello agente. Sono ad effetti permanenti i reati in cui gli effetti antigiuridici permangono nonostante il conseguimento dell'evento, in forza di una volontaria condotta permissiva del colpevole che, pur essendo in grado di eliminarli, si astiene dal farli cessare. Il criterio distintivo fra le tre dette categorie di reati va quindi individuato in riferimento alla circostanza che il verificarsi dell'evento coincida con la cessazione dei suoi effetti (reati istantanei), ovvero che tali effetti permangano anche dopo la realizzazione dell'evento in conseguenza di una intenzionale attività commissiva (reati permanenti) od omissiva (reati ad effetti permanenti) dell'agente. (fattispecie in tema di invasione di terreni).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Cod. Pen. art. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)