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Sez. 2, Sentenza n. 7911 del 20/01/2017 Ud. (dep. 17/02/2017) Rv. 269575 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI - IN GENERE | Momento consumativo - Individuazione - Inizio dell'occupazione - Ragione - Natura di reato istantaneo con effetti permanenti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269575-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI - IN GENERE

Il reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen. si consuma nel momento in cui l'occupazione ha inizio, in quanto trattasi di reato istantaneo, pur con effetti permanenti, che deduce ad oggetto della sanzione la condotta di chi, abusivamente, con violenza e senza l'autorizzazione del titolare, invade edifici o terreni al fine di occuparli, senza aver riguardo anche alla condotta successiva di protrazione dell'occupazione. (Nella specie, concernente l'occupazione di un'area demaniale mediante inerti, contestata in relazione ad un periodo successivo a quello per il quale era già intervenuto giudicato di condanna per il medesimo titolo, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata sul presupposto che, onde escludere la preclusione del "ne bis in idem", dovesse accertarsi se vi fosse stata una nuova occupazione con immissione di altro materiale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 632, Cod. Pen. art. 633 CORTE COST., Cod. Pen. art. 639 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)