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Sez. 3, Sentenza n. 22390 del 19/10/2006 (Rv. 592922 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Danno biologico - Nozione - Valutazione - Elementi.
Stato
decisa il 2006-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592922-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE

Nella liquidazione del danno biologico, la valutazione medico legale della lesione della salute deve considerare l'integralità e la totalità del danno realmente subito dalla persona, in relazione alle sue condizioni generali di salute ed alle perdite non solo fisiche e psichiche, ma anche della qualità della vita ed interrelazionali, secondo la concezione complessa del danno biologico come elaborata dal diritto vivente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)