Sez. 3, Sentenza n. 16225 del 03/08/2005 (Rv. 584846 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Danno biologico - Nozione - Liquidazione - Criteri tabellari - Adeguamento al caso concreto - Necessità - Elementi di valutazione - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
Il danno biologico si estende a tutti gli effetti negativi incidenti sul bene primario della salute, in sé considerato quale diritto inviolabile dell'uomo alla pienezza della vita ed all'esplicazione della propria personalità, al quale, quando la lesione sia conseguenza di un fatto illecito altrui, deve corrispondere un completo risarcimento. Per la relativa liquidazione il giudice può utilizzare criteri predeterminati e standardizzati, quali le tabelle in uso nel proprio ufficio giudiziario - dovendo altrimenti motivare la scelta di adottare tabelle in uso presso altri uffici giudiziari - che assumono quale parametro il valore medio del punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari, ma deve adeguarle al caso concreto, considerando tutte le circostanze specifiche di esso (gravità delle lesioni, durata dell'invalidità temporanea, postumi permanenti, danno estetico, età, attività, condizioni sociali e familiari del danneggiato) ad esse commisurando il criterio astrattamente individuato, motivando in qual modo abbia personalizzato, equitativamente, il criterio predeterminato per adeguarlo al danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, riformando la sentenza di primo grado, aveva liquidato globalmente il danno derivante da invalidità permanente e da invalidità temporanea mediante immotivata applicazione di un valore medio fisso del punto di invalidità permanente £ 1.500.000, senza specificare se in base a un uso di quell'ufficio giudiziario o di altro ufficio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)