Sez. 6, Sentenza n. 14659 del 01/10/1986 Ud. (dep. 23/12/1986) Rv. 174728 - 01
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONI DI PIANTE DA STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE ILLEGITTIMA - NORMA SANZIONATORIA - ENTITÀ E MODALITÀ DELLA COLTIVAZIONE - INCIDENZA - SULLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL REATO - ESCLUSIONE.*
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONI DI PIANTE DA STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE ILLEGITTIMA - NORMA SANZIONATORIA - ENTITÀ E MODALITÀ DELLA COLTIVAZIONE - INCIDENZA - SULLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL REATO - ESCLUSIONE.*
In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la coltivazione illegittima di esse è equiparata alla loro fabbricazione, per cui il fatto è sanzionato dall'art. 71 della legge n. 685 del 1975 e non già dal successivo art. 72, né nella suddetta coltivazione (nella specie, di canapa indiana) l'entità e le modalità di essa incidono sulla qualificazione giuridica del reato, che, invece, si ricava dall'art. 28 della legge sopra indicata.*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)