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Sez. 6, Sentenza n. 16593 del 01/02/1990 Ud. (dep. 19/12/1990) Rv. 186012 - 01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - ELEMENTI INTEGRATIVI DEL RELATIVO REATO - INDICAZIONE - NECESSITÀ DI DETERMINARE LA QUANTITÀ DI SOSTANZA STUPEFACENTE PRODOTTA DALLA PIANTA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/186012-01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - ELEMENTI INTEGRATIVI DEL RELATIVO REATO - INDICAZIONE - NECESSITÀ DI DETERMINARE LA QUANTITÀ DI SOSTANZA STUPEFACENTE PRODOTTA DALLA PIANTA - ESCLUSIONE.*

Secondo quanto stabilito dall'art. 28 della legge n. 685 del 1975, chiunque coltiva, senza la debita autorizzazione, le piante indicate nel precedente art. 26, è assoggettato alle sanzioni penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione di sostanze stupefacenti, punita dall'art. 71 della suddetta legge. Tale assimilazione importa che ad integrare il reato di coltivazione di piante da stupefacenti - che è reato di pericolo - è sufficiente che la pianta appartenga alla specie vegetale alla quale fanno riferimento gli artt. 12 e 26 della legge n. 685 e che possieda le caratteristiche morfologiche e di struttura che la rendano potenzialmente idonea alla estrazione da essa di sostanze stupefacenti. Ne consegue che, accertata la illegale coltivazione di una specie vegetale considerata negli artt. 12 e 26 della legge n. 685 del 1975, poiché sulla qualificazione giuridica del reato non incidono la entità e le modalità della coltivazione, ogni indagine avente ad oggetto la Determinazione della quantità della sostanza stupefacente prodotta dalla pianta coltivata è superflua, in quanto il legislatore, con la disciplina penale dettata, vieta e punisce la coltivazione delle suddette specie vegetali perché idonee a produrre l'agente psicotropo, indipendentemente dalla quantità di principio stupefacente estraibile dal prodotto coltivato. (V mass n 183571; (V mass n 182783; (V mass n 182728; (V mass n 181777; (V mass n 174728; (V mass n 172344).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 12 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 26 com. 1 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 28 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)